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Niscemi. «Stop ai contributi retroattivi»

Le richieste di pagamento dell’Inps ai professionisti iscritti alla cassa previdenziale non sono dovuti se non associati alla gestione separata

NICOSIA. Il Tribunale di Nicosia fa giurisprudenza ed emette, con giudice Riccardo Trombetta, primo in Italia, una sentenza civile destinata a fare storia e a bloccare le richieste di pagamento avanzate dall'Inps, in forma retroattiva, ai professionisti iscritti alla cassa previdenziale ma non alla gestione separata. A ricorrere, con l'assistenza legale degli avvocati Angela Anello e Anna Maria Gemmellaro, e ad ottenere ragione sono stati 9 tra architetti e ingegneri con regolare iscrizione previdenziale come insegnanti che due anni fa si erano visti recapitare accertamenti esorbitanti nell'ambito della cosiddetta operazione Poseidone. A giugno 2011 l'Inps aveva inviato delle lettere di invito al pagamento di contributi alla gestione separata a studi legali, studi di architettura, ingegneria e ingegneria integrata, commercialisti, ragionieri, attività paramediche, con le quali chiedeva il pagamento degli arretrati perché, sul reddito libero professionale, andavano pagati i contributi alla gestione separata in quanto non coperti da altra contribuzione. L'Inps aveva imposto l'iscrizione d'ufficio, quindi obbligatoria, alla gestione separata sulla base della Legge 111/2011, in maniera retroattiva a partire dal 2005. Per l'Inps si apriva la possibilità di ottenere milioni di euro per cinque anni di contributi di contributi arretrati da parte di quei professionisti che hanno svolto attività senza iscriversi alla gestione separata dell'Inps né alla cassa, perché quest'ultima prevedeva la libertà di scelta se pagare o no i contributi, o come nel caso degli ingegneri non contempla la doppia iscrizione. "Gli ingegneri e gli architetti odierni ricorrenti - scrive il giudice Riccardo Trombetta nella sentenza - già nel 2005 beneficiavano dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in quanto tutti iscritti all'Inpdap quali docenti pubblici dipendenti. Se è vero dunque che, giacché destinatari di altra forma previdenziale obbligatoria quali pubblici dipendenti, ai sensi dell'articolo 7.5 dello Statuto, la Cassa previdenza professionale Inarcassa non consente loro l'iscrizione e non offre pertanto i relativi trattamenti pensionistici, con conseguente esonero dei medesimi dal versamento del contributo previdenziale soggettivo, deve ritenersi altrettanto vero che un tale esonero statutario dal versamento non potesse costituire nel 2005 presupposto per l'iscrizione alla gestione separata Inps". Il giudice ha quindi condannato l'Inps alla cancellazione dei 9 professionisti dall'iscrizione alla gestione separata, dichiarando che le somme pretese non sono dovute, e al pagamento della metà delle spese processuali. 

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