ENNA. AcquaEnna con una nota pubblicata sul proprio sito internet ha inteso fornire chiarimenti riguardo la voce «Partite Pregresse» presente nell'ultima fatturazione. Fa presente che la tariffa del servizio idrico integrato corrisponde alla sommatoria del costo «dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili. E poi «della fognatura e depurazione delle acque reflue, ed è determinata in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. Alla base della tariffa ci sarebbero due principi, quello del recupero dei costi e del «chi inquina paga». AcquaEnna ricorda che in precedenza per la determinazione della tariffa si applicava il Mtn, Metodo tariffario normalizzato, approvato con decreto del ministro dell'Ambiente. «Tale metodo prevedeva il calcolo della tariffa sviluppato sulla base di un piano previsionale d'Ambito, conguagliato a posteriori attraverso il sistema della revisione». In pratica si applicava il confronto fra preventivo e consuntivo della gestione e poi l'eventuale conguaglio. «Pertanto periodicamente l'Autorità d'ambito apportava le necessarie variazioni alle tariffe» sempre «nel rispetto del principio comunitario della copertura integrale dei costi». Con il decreto legge «Salva-Italia», l'Aeegsi, l'autorità per il sistema idrico, è divenuta competente in via esclusiva ad approvare le tariffe. Ha quindi approvato il Mtt, Metodo tariffario transitorio per gli anni 2012 e 2013 e successivamente ha provveduto, ad approvare il Mti, Metodo tariffario idrico per gli anni 2014 e 2015. Con la stessa deliberazione ha chiuso definitivamente con la precedente regolazione tariffaria, chiedendo agli enti d'Ambito di effettuare una revisione finale a conguaglio delle partite pregresse formatesi fino al 2011. Per favorire la massima trasparenza i conguagli devono essere «espressi in unità di consumo (€/mc), ed evidenziati in bolletta separatamente con indicazione del periodo di riferimento». La nota di AcquaEnna conclude precisando «che i conguagli relativi alle partite pregresse non rappresentano conguagli riferiti ai consumi fatturati ai singoli utenti in anni precedenti, ma conguagli spettanti al gestore per il periodo precedente il trasferimento delle competenze all'Aeegsi e, dall'anno 2014, riconosciuti sotto forma di componente della tariffa. Per espressa disposizione, deve essere evidenziata in bolletta separatamente, con indicazione del periodo di riferimento, ed è dovuta da tutti gli utenti in ragione del proprio consumo». P.D.M.