ENNA. Se una macchina abbandonata non contiene carburanti o sostanze infiammabili al suo interno, allora non è classificabile come «rifiuto pericoloso». È destinata a fare giurisprudenza la sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, che ha annullato con rinvio la condanna a carico di un ennese, imputato per raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi. I giudici della Suprema Corte, presidente Alfredo Teresi, relatore Gastone Andreazza, spiegano che il trasporto di un auto senza carburante - pur essendo un reato, se lo si fa senza autorizzazione - non mette a repentaglio l'incolumità altrui, dunque hanno accolto il ricorso della difesa. L'imputato avrebbe prelevato una Fiat Croma abbandonata su un fondo agricolo, proprio perché priva di gasolio o sostanze infiammabili all'interno. Per questo, secondo i giudici, non è contestabile il trasporto di materiale pericoloso, dunque serve una rideterminazione al ribasso della pena, anche tenuto conto del fatto che, l'imputato, l'avrebbe fatto allo scopo di procurarsi il «necessario per la sussistenza propria e della famiglia». Secondo la Suprema Corte, «affinché un veicolo dismesso possa considerarsi rifiuto pericoloso è necessario non solo che esso sia fuori uso, ma anche che contenga liquidi o altre componenti pericolose».
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