I giudici del Tar di Catania hanno accolto il ricorso di una dottoranda e assegnato una borsa di studio alla ricercatrice all’Università Kore di Enna. La dottoressa di Agrigento è stata ammessa, senza borsa di studio, al corso di «dottorato di ricerca in scienze economiche, aziendali e giuridiche». Dopo l’iscrizione, una delle concorrenti a cui era stata originariamente assegnata la borsa di Studio ha presentato la propria rinuncia. Scorrendo la graduatoria il sussidio sarebbe toccato proprio alla ricercatrice, ma l’università di Enna ha respinto l’istanza. La giovane agrigentina assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia ha presentato ricorso ai giudici amministrativi.
I legali hanno sostenuto che non è affatto escluso o vietato lo scorrimento nella attribuzione della borsa di studio per rinuncia del precedente titolare, anzi tale scorrimento rappresenta applicazione di un principio generale utilizzato nel caso di benefici assegnati con concorso. Nel ricorso è stato evidenziato che esiste un vincolo di destinazione delle risorse destinate alle borse di studio, le quali - nel caso di rinuncia o decadenza dei precedenti assegnatari -devono essere utilizzate per gli stessi fini ossia per il finanziamento di dottorati di ricerca. I giudici hanno condiviso le tesi dei legali e accolto il ricorso e annullato i provvedimenti dell’Università Kore.
”Il parere negativo sulla richiesta della ricorrente avrebbe potuto eventualmente riguardare condizioni soggettive - si legge nella sentenza - (a solo titolo esemplificativo, le condizioni reddituali dell’istante) o altre cause oggettive o comunque impedimenti“ dei quali non si dà atto nel provvedimento impugnato». Per effetto della sentenza, l’Università degli Studi «Kore» di Enna dovrà procedere all’assegnazione alla giovane agrigentina della borsa di studio.
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