Enna

Venerdì 22 Novembre 2024

Regionali, Luisa Lantieri resta all'Ars: respinto dal Tar il ricorso di Francesco Colianni

Onorevole Luisa Annunziata Lantieri - Forza Italia

Respinto nella giornata di ieri il ricorso al Tar Sicilia presentato a dicembre scorso da Francesco Colianni, primo dei non eletti della lista "Noi con la Sicilia - Popolari autonomisti", e riguardante le elezioni regionali del 25 settembre 2022. L'appello al Tribunale amministrativo era dovuto al fatto che, secondo Colianni, l'avvocato Francesco Paolo Occhipinti, candidato da Forza Italia nel suo stesso Collegio, quello di Enna, non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettorale in quanto titolare di altra carica incompatibile con il ruolo di parlamentare. Occhipinti, che ha ottenuto 2799 voti, non è stato eletto ma ha contribuito a far scattare il seggio dell'attuale onorevole siciliano Luisa Lantieri, eletto con 7014 voti di preferenza e 12163 voti di lista. Francesco Paolo Occhipinti all'atto delle votazioni era presidente onorario dell'Urega, ufficio regionale per l'espletamento delle gare d'appalto. Il Tar, nelle motivazioni del respingimento del ricorso, ha ritenuto che tale carica, non apicale e onoraria, non sia incompatibile con il ruolo di parlamentare, in quanto non ha poteri di rappresentanza esterna. "Siamo molto soddisfatti - dichiara l'avvocato Girolamo Rubino, difensore dell'onorevole Lantieri - dell'esito della causa. Devo dire, onestamente, che non abbiamo mai avuto dubbi sul risultato perché sin da subito abbiamo ritenuto il ricorso del dottor Colianni palesemente infondato. E il Tar alla fine ci ha dato ragione. L'onorevole Luisa Lantieri - conclude il legale - può adesso proseguire il suo cammino parlamentare con serietà e competenza". Francesco Colianni dovrà adesso pagare le spese giudiziali che ammontano a 2500 euro per ciascuna parte.

Altro ricorso respinto dal Tar

La prima sezione del TAR Palermo - Presidente Salvatore Veneziano, Relatore dott.ssa Anna Pignataro -  ha rigettato invece il ricorso elettorale dell'ingegnere Bartolomeo Di Salvo, candidato alle regionali del 25 settembre capolista nella circoscrizione di Palermo nella lista “Popolari e Autonomisti”,  rilevando che il “meccanismo della ripartizione dei seggi a livello circoscrizionale così come operante nel sistema elettorale vigente proporzionale con correttivi in senso maggioritario, di cui è stata fatta applicazione nelle contestate elezioni, ha condotto a risultati che non appaiono illogici soprattutto se comparati con quelli raffigurati dal ricorrente, il cui esito più che garantire il rispetto del volontà degli elettori, sembra invece consentire l’attribuzione del seggio al ricorrente medesimo nonostante questi abbia raggiunto un numero di preferenze inferiore rispetto a quello dei controinteressati che sul punto hanno articolato difese convincenti”. Bartolomeo Di Salvo, col suo ricorso al Tar richiedeva la propria proclamazione alla carica di Deputato Regionale, contestando l’elezione di tutti gli eletti nel collegio di Palermo e chiedendo al TAR di sollevare una questione di legittimità Costituzionale in ordine alla legge elettorale regionale. Il ricorrente, in particolare, ha sostenuto che la sua mancata elezione alla predetta carica di Deputato Regionale sarebbe stata causata dal mancato superamento da parte della lista Popolari e Autonomisti della “soglia di sbarramento”, a livello circoscrizionale, introdotta dalla legge regionale siciliana (soglia che a suo dire si porrebbe in contrasto con la Costituzione). Nel giudizio si è costituito l’onorevole Vincenzo Figuccia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, chiedendo che il ricorso venisse rigettato perché infondato. Il TAR, nel respingimento del ricorso, ha anche condannato Di Salvo al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.

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