
Il Tribunale di Enna, in forma collegiale, ha emesso la sentenza nel processo all’imprenditore Luigi Stompo, in qualità di legale rappresentante della Edilnovo, per indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, nato dalla denuncia di un dipendente. I giudici, applicando l’articolo 316 ter comma 3 del codice penale, che prevede che «se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica una sanzione amministrativa», hanno «assolto l’imputato perché perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» e disposto «la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Enna per quanto di competenza in ordine alle previste sanzioni amministrative»..
Secondo l’accusa, contenuta nel dispositivo che ha chiesto di disporre il giudizio dell’imputato, dopo che il gup ha rigettato la richiesta di archiviazione e disposto l’imputazione coatta, Stompo avrebbe «omesso di corrispondere all’operaio le indennità di malattia da ottobre del 2016 a maggio del 2017» e «indebitamente portava in compensazione con i contributi dovuti all’Inps le somme a quest’ultimo spettanti, ma non erogate, per complessivi 8.390,38 euro».
«Il Tribunale - spiega l’avvocato Fulvia Fazzi che assiste il dipendente che ha presentato il ricorso - ha riconosciuto sussistente la condotta ascritta all’imputato, ma, in ragione di una peculiare interpretazione della norma sanzionatoria penale, ha ritenuto l’indebita percezione di importo inferiore alla soglia di rilevanza penale ed ha dunque disposto la trasmissione degli atti alla Prefettura di Enna per l’applicazione della sola sanzione amministrativa da 5.164 a 25.822 euro» .
Il Tribunale ha annunciato il deposito delle motivazione entro 90 giorni dalla lettura delle sentenza, ma l’avvocato Fazzi, intanto, si dichiara «soddisfatta» ritenendo «riconosciuto il giusto diritto del lavoratore che, fiducioso, ha creduto ed atteso gli esiti della decisione dei giudici ennesi».
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